bongiorno no, consenso sì!
Lo scorso gennaio la Commissione Giustizia del Senato ha approvato, con 12 voti favorevoli e 10 contrari, il testo per la modifica dell’articolo 609-bis del Codice Penale in materia di reati di violenza sessuale. Questa modifica, presentata dalla senatrice leghista Bongiorno capovolge il senso del ddl approvato all’unanimità, tramite un accordo bipartisan, il 25 novembre 2025.
Quello che sembrava un “regalo” fatto alle donne, proprio nella giornata internazionale contro la violenza maschile contro le donne, viene abilmente recuperato dalla componente leghista del governo, più interessata, forse, agli eventuali futuri imputati.
Lo scopo del ddl presentato e votato alla Camera lo scorso novembre era quello di recuperare il passo rispetto agli altri stati europei in materia di legislazione contro la violenza sessuale, tentando di far fronte all’impegno preso con la sottoscrizione della Convenzione di Istanbul, impegno risalente a 13 anni fa. Nel ddl di novembre, si parlava esplicitamente per la prima volta in Italia, di “consenso libero e attuale” come elemento cardine del reato di violenza sessuale superando la necessità di dimostrare la violenza fisica.
L'Italia, in questi anni, si è meritata numerose condanne da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU) che vanno dall'abuso di stereotipi sessisti nell’enunciazione delle sentenze di assoluzione, all’inerzia nell’indagare o proteggere le vittime di violenza domestica, fino alla vittimizzazione secondaria; una situazione tutt'altro che consolante.
Cercherò di seguito, di recuperare un po’ di storia legislativa del “bel paese”.
Nell’Italia del dopoguerra era in vigore, sostanzialmente intoccato, il vecchio Codice Rocco di memoria fascista, secondo il quale i reati relativi alla violenza sessuale erano “reati contro la morale e il buoncostume” e non contro la persona, ed erano distinti per gravità a seconda che vi fosse o meno la penetrazione.
Della questione relativa alla violenza domestica – quella cioè tra coniugi o conviventi – che sarà un punto centrale di discussione e conflitto nelle aule parlamentari, il Codice Rocco non se ne occupava. Questo perché il marito, nel momento della stipula del matrimonio, assumeva sostanzialmente le funzioni del padre nei confronti della moglie, acquisendo una serie di diritti e responsabilità secondo una visione nella quale la donna, come l’infante, era un essere inferiore, incapace; da proteggere, certo, ma anche e soprattutto da guidare e comandare.
D’altra parte, fino al 1975 – anno della riforma del Diritto di Famiglia – le donne maritate non potavano autonomamente aprire un conto corrente bancario, così come non potevano compiere atti economici importanti in autonomia. Le dimissioni in bianco firmate nel momento dell’assunzione scattavano di prassi con il matrimonio, ed era assolutamente normale che, per il medesimo inquadramento lavorativo, ricevessero uno stipendio inferiore. Purtroppo, alcune di queste pratiche contrattuali non si sono estinte con l’introduzione del nuovo Diritto di Famiglia né con l’introduzione dello Statuto dei Lavoratori (1970), ma in teoria, almeno sulla carta, sono diventate illegali oltre che riprovevoli pubblicamente.
Un capitolo a parte merita poi la questione del "delitto d'onore", che prevedeva una riduzione di pena nel caso dell’assassinio di un coniuge, della figlia o della sorella per “difendere l’onore della famiglia”. Secondo questo articolo, la pena era ridotta qualora l’omicidio venisse compiuto alla scoperta di un tradimento carnale o in uno stato d’ira indotto da circostanze disonorevoli, che potevano cioè gettare disonore o discredito sulla famiglia.
Il corpo della donna e i suoi confini, chiaramente non in suo possesso ma parte dei possedimenti degli uomini della sua famiglia – venivano considerati come un limite da difendere, regolare e amministrare, non sulla base della volontà di chi di quel corpo era materia, la donna, ma di chi di quel corpo poteva vantarne il possesso: il padre, il marito, il fratello.
Per delineare un quadro complessivo di quelle che erano le norme che si occupavano dei reati di tipo “carnale”, reati sessuali, riconosciuti come atti compiuti con violenza ma inquadrati come offendenti la morale pubblica, dobbiamo parlare anche del “ratto”, ovvero del rapimento per “atti di libidine violenta” o per “scopo matrimoniale”. Questi reati non riguardavano la persona, almeno non per la parte che competeva la violenza sessuale subita, se non in minima parte.
Un consiglio per approfondire e per capire lo spirito dell’epoca è la visione di Processo per stupro (1978), un documentario andato in onda sulla RAI e prodotto da sei giovani registe, che contribuì a smuovere le coscienze mostrando quello che accadeva in un’aula di tribunale. Fu evidente come non si considerasse per nulla la volontà della donna, come a giudizio ci fosse la sua integrità e non le violenze a cui era stata sottoposta.
Il film mostrò quanta ipocrisia e discriminazione di trattamento subisse la vittima rispetto ai suoi aguzzini; e fu in quegli anni che il movimento delle donne iniziò a prendere parte in modo organizzato ai processi di questo tipo, seguendo e assistendo le donne nel loro percorso di fuoriuscita dalla violenza. È a quelle prime esperienze auto-organizzate che si deve la nascita dei primi embrionali centri antiviolenza in Italia, sull’esempio dei “rape centre” statunitensi e inglesi.
Vi era poi il “matrimonio riparatore” previsto ad estinzione del ratto o della violenza sessuale. Questa prassi veniva fatta risalire ad antiche tradizioni culturali romanticizzate (come la “fuitina”), rientrando nel complesso di una cultura del possesso del corpo della donna che, innocente, vergine e restia a scegliere, doveva essere indotta con la forza all’atto sessuale.
L’uomo – volitivo, giovane e bello – sceglieva la ragazza pura e casta che gli si negava “solo” per pudicizia, e, rapendola e deflorandola, sanciva un atto di proprietà a cui lei non poteva sottrarsi. Un atto “riparato” con la formalità sacra del matrimonio, davanti a Dio e alla comunità, un atto che la ri-purificava rendendola moglie, e quindi onesta e buona fattrice. In questo contesto, è impossibile non ricordare il coraggioso episodio di Franca Viola (1965), che rifiutò il matrimonio riparatore e portò a processo il suo rapitore e stupratore, denunciandolo per violenza e sequestro. Con il sostegno del padre, fu il primo caso in Italia di opposizione pubblica a questa pratica, un esempio di forza e determinazione. Queste le sue parole: «Io non sono proprietà di nessuno, nessuno può costringermi ad amare una persona che non rispetto, l’onore lo perde chi le fa certe cose, non chi le subisce».
Stuprare una donna non significava offenderla nella sua materialità di corpo e psiche, nella sua unicità di essere vivente, nella sua finitezza di individuo dotato di una propria autonoma volontà, quanto, attraverso lei, intaccare l’onore della sua provenienza, e in generale, l’onore della società tutta. Davvero un corpo non autonomo. Un corpo posseduto da altri. Un corpo vergine, oggetto di valore per altri, fossero questi gli uomini della sua famiglia o quelli dello Stato.
Non che questa concezione ci stupisca, e nemmeno che possa considerarsi superata se la mettiamo in relazione con ciò che accade nelle guerre anche oggi a tutte le latitudini: i corpi delle donne continuano ad essere fatti oggetto di conquista e sfregio del “nemico”, attraverso violenze sessuali mirate a “contaminare” il sangue del nemico, ma anche tramite campagne di sterilizzazione forzata delle minoranze razzializzate.
Si arriva poi, con fatica e grazie ad una serie di battaglie per la libertà e l’uguaglianza portate avanti dai movimenti femministi, e grazie a profonde trasformazioni culturali e politiche nella vita del paese: all’introduzione della possibilità di divorziare in Italia (1974), alla possibilità di abortire senza essere denunciate (1978), alla famosa riforma del Diritto di Famiglia e all’aborgazione ufficiale nel 1981 del matrimonio riparatore e del delitto d'onore. Il reato di violenza sessuale rimane però, ancora, un reato contro la pubblica moralità.
Io avevo 10 anni. La prima stagione di “Dallas” veniva trasmessa in prima serata su RAI 1, e tutti la guardavano, appassionandosi o annoiandosi. Le generazioni successive avrebbero visto la nascita di Pamele e Sue Ellen variamente italianizzate. Erano gli anni rampanti del successo di Mediaset e delle TV private che trasmettevano gli spogliarelli in seconda serata, delle spalline e della permanente, delle palestre che pompavano i muscoli, dell’aerobica e della marcia antisindacale dei colletti bianchi a Torino.
L’Italia si dibatteva tra una libertà culturale e materiale conquistata dai movimenti operai e femministi degli anni Sessanta e Settanta e un reflusso e rifugio verso il privato, spinto dagli anni della Strategia della tensione, delle stragi fasciste e della scelta lottarmatista di una parte del movimento di sinistra. Io non potevo disegnare stelle a cinque punte nei miei disegni del presepe, ma fino a quell’anno – e ancora per altri 14 – il mio “corpo sessuale” di donna non apparteneva alla mia persona, ma alla pubblica moralità.
I femminismi avevano da tempo inquadrando lo stupro non come atto sessuale, ma come atto di controllo e potere quotidiano, strutturale e trasversale, ma la legge italiana non ne voleva sapere. Furono necessarie 20 proposte di legge e 6 legislature per arrivare a dichiarare la violenza sessuale un reato contro la persona; era il 15 febbraio 1996 quando venne approvata la legge n.66 "Norme contro la violenza sessuale", vennero unificate le fattispecie di violenza carnale e atti di libidine e venne introdotto il reato di violenza di gruppo.
Da quasi due decenni i movimenti femministi urlavano nelle piazze che “lo stupratore non è malato, ma è il figlio sano del patriarcato” e ancora oggi questo slogan risuona nelle strade percorse dalle manifestazioni transtemministe, contro la violenza del patriarcato, perché ancora non ci siamo liberate da questo asse di dominio e oppressione.
Ancora oggi, i percorsi di fuoriuscita dalle situazioni di violenza sono costellati di ostacoli a volte impossibili da superare, a causa delle difficoltà materiali e economiche, della scarsità dei supporti abitativi – quali le case rifugio o i sussidi di sopravvivenza – e a causa del ricatto della genitorialità. Ancora oggi, dobbiamo assistere ad una totale carenza di percorsi formativi nelle scuole e tra il personale preposto al riconoscimento di situazioni di violenza. Ancora oggi, le abitudini o le preferenze sessuali, o la libertà di vivere la propria sessualità sono oggetto di scherno, ricatto o messa al bando. Ancora oggi, l’indisponibilità dei corpi femminili provoca le reazioni più violente in uomini che si sentono offesi o umiliati perché respinti, non voluti o non più voluti.
L’OMS consiglia un’educazione sessuale precoce e completa fin della nascita, per sviluppare una corretta relazione con il proprio corpo e con il corpo degli altri, per prevenire bullismi e discriminazioni. D’altra parte, il rapporto con il proprio corpo è quanto di più intimo, materiale e vero noi potremmo mai sperimentare, ed è a partire da questo che ci relazioniamo col mondo. Ma, a giudicare dalle linee guida dell’attuale governo in materia di educazione, la strada in questo paese sarà ancora lunga.
Torniamo allora al punto di partenza di questo articolo. La scelta promossa dalla leghista Bongiorno di sostituire il “consenso libero e attuale” nel ddl che andrà a modificare la legge sulla violenza sessuale, con il “contro la volontà della persona”, riafferma ancora una volta, a mio giudizio, una morale sessuale maschilista e patriarcale
D’altra parte liberarsi di secoli di dominazione maschile, liberarsi di una cultura costruita sul modello di un uomo bianco, cis, etero e colonizzatore, non è semplice ma qualche passo avanti in termini culturali e di ricerca, negli ultimi due decenni del nuovo millennio sono stati fatti .
Togliere il consenso e sostituirlo con l’espressione del dissenso che oltretutto verrà "valutato tenendo conto della situazione e del contesto in cui il fatto è commesso" significa aprire le porte alle mille giustificazioni e spiegazioni del “non avevo capito”: perché la stavo pagando, perché è mia moglie o la mia convivente, perché era arrivata fino a lì e quindi…
Ancora una volta, il soggetto di questa legge, il soggetto messo al centro, non è la persona offesa e la sua volontà, ma la persona che ha offeso e la sua comprensione. E allora, ancora una volta, il corpo delle donne – che non sono certo potenzialmente le uniche a subire violenze sessuali, ma ne sono di gran lunga numericamente la maggioranza – viene usato per raccontarci di una società costruita a protezione della parte forte.
Argenide
Immagine di Chiara Bettega, rielaborazione contemporanea di un manifesto pubblicato nel 1976 sul numero 0 di Limentimena